REGOLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CAPO VI Articolo 36
1. Il costruttore rilascia un certificato di conformità in formato cartaceo che accompagna ogni veicolo, completo, incompleto o completato, costruito in conformità al tipo di veicolo omologato. A tal fine, il costruttore utilizza il modello stabilito negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4.
Il certificato di conformità in formato cartaceo descrive le principali caratteristiche del veicolo e le sue prestazioni tecniche in termini concreti. Il certificato di conformità in formato cartaceo include la data di costruzione del veicolo. Il certificato di conformità in formato cartaceo è concepito in modo da non poter essere falsificato.
Il certificato di conformità in formato cartaceo è rilasciato gratuitamente all'acquirente insieme al veicolo. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore.
2. A partire dal 5 luglio 2026, il costruttore è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo di rilasciare il certificato di conformità in formato cartaceo per ogni veicolo se lo rende disponibile sotto forma di dati strutturati in formato elettronico ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1.
3. Per un periodo di 10 anni dalla data di costruzione del veicolo, il costruttore rilascia, su richiesta del proprietario del veicolo, un duplicato del certificato di conformità in formato cartaceo a fronte di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio del duplicato. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine «duplicato».
4. La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al certificato di conformità in formato cartaceo in cui siano definiti, in particolare:
a) |
il modello del certificato di conformità; |
b) |
gli elementi di sicurezza volti a prevenire la falsificazione del certificato di conformità; e |
c) |
la specifica relativa alle modalità di firma del certificato di conformità. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato prima del 1o settembre 2020.
5. Il certificato di conformità in formato cartaceo è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.
6. La persona o le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità in formato cartaceo sono dipendenti del costruttore e sono debitamente autorizzate a impegnare la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione del veicolo o la conformità della produzione dello stesso.
7. Il certificato di conformità in formato cartaceo è compilato in ogni sua parte e non contiene limitazioni d'uso del veicolo che non siano previste nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato II.
8. Per i veicoli base incompleti il costruttore compila solo i campi del certificato di conformità in formato cartaceo che sono pertinenti per quanto riguarda lo stato di completezza del veicolo.
9. In caso di veicolo incompleto o completato, il costruttore compila solo i campi del certificato di conformità in formato cartaceo riguardanti gli elementi aggiunti o cambiati nella fase di omologazione in corso e allega, se del caso, tutti i certificati di conformità in formato cartaceo rilasciati nelle fasi precedenti.